Il corporativismo fra realtà storica e finzione scolastica

di Gianluca Passera

Tra le tante bugie storiche prive di fondamento che ci hanno propinato sempre sin da piccoli, troviamo la definizione di corporativismo fascista, ovvero per la vulgata quel sistema statale estremamente accentratore che nasce per difendere principalmente gli interessi degli imprenditori; a dire il vero, per fortuna il vento sta cambiando e addirittura Wikipedia negli ultimi tempi ha aggiustato il tiro sulla definizione attingendo dal patrimonio culturale di Giano Accame, Arrigo Petacco e Ugo Spirito. Il problema è che per tanto tempo i sindacati democratici ci hanno raccontato di quanto fosse antidemocratico e antiproletario il sistema corporativista, oggi divertiamoci a fare un veloce parallelo.

Il corporativismo segue uno sviluppo lento ma costante: nel 1922 viene costituita la prima Confederazione delle Corporazioni fasciste (sindacato lavoratori fascisti), che entra in contatto, su spinta del Gran Consiglio del Fascismo, con la Confederazione Generale dell’Industria. Sulla base di questi primi contatti, vengono stipulati nel 1923 e nel 1925, con gli accordi di Palazzo Chigi e di Palazzo Vidoni, due documenti nei quali (con la mediazione dello Stato) gli industriali riconoscono formalmente i sindacati fascisti: nel giro di 3 anni nasce a tutti gli effetti il sindacato unico e, considerando che sono circa 70 anni che la triplice che sta cercando un documento programmatico che accomuni tutte le anime sindacali democratiche – e che non vi riesce assolutamente perché troppo impelagata non sui reali bisogni del lavoro, ma su correnti politiche – la cosa fa sorridere.

Il passo successivo del corporativismo sarà inserire nello Stato il sindacato come organo di diritto pubblico con tutti i poteri che ne conseguono (Legge Rocco, 1926), suddiviso in sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro, che andranno insieme a formare la corporazione come organo di collegamento tra le due entità, e che in tal modo potranno stipulare accordi e stabilire norme generali sui metodi di lavoro. Naturalmente viene prevista la possibilità che un accordo non venga raggiunto, o che alcuni non applichino gli accordi stipulati violandoli: in questo caso entrambe le componenti della corporazione potranno citare in giudizio la controparte dinnanzi al giudice del lavoro. La struttura nella sua semplicità anche in questo caso era efficacissima: nella corporazione il confronto e la tutela degli interessi sia dei lavoratori che dei datori di lavoro era la base e naturalmente entrambi gli interessi si sarebbero dovuti inchinare ai superiori interessi dello Stato nel rispetto delle leggi sociali e non delle leggi del mercato liberale.

Facciamo un balzo in avanti: oggi i sindacati che non compongono lo Stato e non sono soggetti di diritto pubblico, stipulano i contratti con la controparte datoriale sotto la mediazione solamente formale dello Stato, sulla base naturalmente delle leggi del mercato, con tutti i concetti negativi che possiamo collegare a tutto questo: la solidarietà produttiva e la responsabilità sociale dell’imprenditore sono sacrificate sull’altare del libero mercato che tutto sa e tutto regola. Possiamo considerarlo un passo in avanti contro gli interessi egoistici del mercato? Direi proprio di no. Anche perché la corporazione avrebbe avuto, secondo il progetto di Mussolini, potere di verifica della produzione e di indirizzo della stessa, oltre che potere legislativo visto e considerato che accanto al Senato di nomina Regia si affiancava proprio La Camera dei Fasci e delle Corporazioni, costituita dai rappresentanti del lavoro. Oggi invece la Camera costituita da eletti dei vari partiti, inserita nel più classico sistema ultraliberale sotto la minaccia della crisi economica e della perdita di posti di lavoro, partorisce la legge Fornero e il Job Act, assecondando in pieno le esigenze predatorie del mercato capitalista.

Il passo successivo nel 1927 sarà l’emanazione della Carta del Lavoro, che tutti ben conosciamo come documento di indirizzo solidale tra i componenti del tessuto produttivo dello Stato; nel periodo dal 1928 al 1934 nascono e vengono attuate, per come progettate e per come abbiamo visto le corporazioni. Nel 1941 la Carta del Lavoro diventa – con legge dello Stato – un documento paragonabile ad una Costituzione moderna e nel 1942, a chiusura del tutto, viene inserita come preambolo del Codice Civile. Codice che arriva a chiudere un procedimento di crescita e a normare per legge i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori, rapporti basati sulla collaborazione, il rispetto e la solidarietà, che potranno essere controllati e monitorati non solo dai sindacati, ma anche dagli stessi lavoratori dall’interno degli organi dello Stato stesso.

Anche in questo caso il paragone con l’odierno sistema appare impietoso: La Carta del Lavoro veniva applicata e addirittura il codice prevedeva ad esempio la suddivisione degli utili. Dell’odierna Costituzione, invece, tutto il capitolo sul lavoro rimane quasi totalmente inapplicato o ignorato perché la democrazia, che tanto bene scrive, non ha comunque previsto tutele e mezzi di applicazione dei principi, ma ha lasciato al caso e al liberismo decidere come e dove applicare certi principi con ovvie ripercussioni.

Ultima nota interessante per cercare di capire chi ha sempre cercato di difendere il lavoro e chi invece ha sempre cercato di difendere il capitale: il 14 settembre del 1944, il Re fuggiasco e protetto a Caserta dagli americani, emana con decreto luogotenenziale (che, è bene ricordarlo, doveva essere controfirmato dagli alleati in base agli accordi armistiziali) un documento che elimina la Carta del Lavoro dal codice, elimina il sindacato unico, il corporativismo e le corporazioni, preparando nei fatti l’Italia ad essere preda di leggi compilate sul modello del liberissimo mercato anglosassone.

Ora, alla luce di tutto questo, sarebbe forse il caso di prendere i nostri vocabolari e alla voce corporativismo aggiungere a matita qualcosa e cancellare qualcosa d’altro, perché è vero che la storia la fa chi vince, ma a chi perde rimane il dovere del tentativo di correzione.

Da La Spada di Damocle – Giugno 2016

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